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Apostille

LEGALIZZAZIONE APOSTILLE

La convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (nota anche come convenzione sull’apostilla o trattato sull’apostilla) è un trattato internazionale redatto dalla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato e adottato all’Aja il 5 ottobre 1961. Essa specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri stati sottoscrittori. Una certificazione rilasciata in base ai termini della convenzione è definita apostilla. Se tra due stati si applica la convenzione, tale apostilla è sufficiente per certificare la validità di un documento, senza necessità di una doppia certificazione da parte del paese originario e di quello ricevente. E’ un’annotazione da parte di una autorità, identificata dalla legge di attuazione della convenzione, sull’originale del certificato, rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. All’apposizione di questo timbro – in sostituzione della legalizzazione presso Ambasciate e Consolati –  hanno aderito tutti i paesi facenti parte della Convenzione dell’Aja il 5 ottobre 1961: ratifica con legge 20 dicembre 1966,

Ai sensi dell’art. 6, l’Italia ha designato e comunicato le seguenti autorità competenti al rilascio dell’Apostille (come viene designato il timbro previsto dalla Convenzione):

– per gli atti giudiziari e notarili: Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nelle cui giurisdizioni gli atti medesimi sono emanati;

– per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione: Prefetti territorialmente competenti, per la Valle d’Aosta il Presidente della Regione, per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.

PAESI CHE ADERISCONO:

– ALBANIA

– ANDORRA

– ANTIGUA E BARBUDA

– ARGENTINA 

– ARMENIA

– AUSTRALIA

– AUSTRIA 

– AZERBAIJAN

– BAHAMAS

– BAHRAIN

– BARBADOS

– BELGIO 

– BELIZE

– BIELORUSSIA

– BOLIVIA

– BOSNIA-ERZEGOVINA

– BOTSWANA

– BRASILE 

– BRUNEI 

– BULGARIA

– BURUNDI 

– CAPO VERDE

– CILE

– CIPRO  

– COLOMBIA

– COREA DEL SUD

– COSTA RICA

– CROAZIA

– DANIMARCA (

– DOMINICA

– ECUADOR 

– EL SALVADOR

– ESTONIA

– FIJI

– FILIPPINE 

– FINLANDIA  

– FRANCIA 

– GEORGIA  

– GERMANIA 

– GIAPPONE

– GRECIA

– GRENATA

– GUATEMALA

– GUYANA

– HONDURAS

– HONG KONG

– INDIA 

– IRLANDA

– ISLANDA

– ISOLE COOK

– ISOLE MARSHALL

– ISRAELE  

– ITALIA

– KAZAKHSTAN 

– KYRGYZSTAN 

– KOSOVO

– LESOTHO

– LETTONIA

– LIBERIA 

– LIECHTENSTEIN

– LITUANIA

– LUSSEMBURGO

– MACAO

– MACEDONIA 

– MALAWI

– MALTA

–  MAROCCO

– MAURITIUS 

– MESSICO 

– MOLDOVA 

– MONACO 

– MONGOLIA 

– MONTENEGRO

– NAMIBIA

– NICARAGUA

– NIUE

– NORVEGIA

– NUOVA ZELANDA

– OMAN

– PAESI BASSI

– PANAMA

– PARAGUAY

– PERÚ 

– POLONIA

– PORTOGALLO

– REGNO UNITO

– REPUBBLICA CECA 

– REPUBBLICA DOMINICANA

– ROMANIA 

– RUSSIA (o FEDERAZIONE RUSSA) 

– SAINT KITTS E NEVIS

– SANTA LUCIA

– SAINT VINCENT E GRENADINE

– SAMOA

– SAN MARINO

– SÃO TOMÉ E PRINCIPE

– SERBIA

– SEYCHELLES

– SLOVACCHIA

– SLOVENIA

– SUD AFRICA

– SPAGNA 

– STATI UNITI D’AMERICA

– SURINAME

– SVEZIA

– SVIZZERA

– SWAZILAND

– TAGIKISTAN

– TONGA

– TRINIDAD E TOBAGO

– TUNISIA 

– TURCHIA

– UCRAINA

– UNGHERIA

– URUGUAY

– UZBEKISTAN 

– VANUATU

– VENEZUELA 

Dal 30.03.2001, in applicazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la competenza al rilascio dell’Apostille per gli atti dello stato civile è stata attribuita al Prefetto (Circolare del Ministero della giustizia n. 1827 del 16 marzo 2001 e Circolare del Ministero dell’interno MIACEL n. 2/2001 del 26 marzo 2001).

2 Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione.

3 Per il Kosovo, dichiarazioni di Serbia (29.05.2017), Kosovo (26.06.2017), Svizzera (12.06.2018).

4 Per Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Luhansk, dichiarazioni di Ucraina (16.10.2015), Russia (19.07.2016) e vari Stati terzi.

STATI DI PROSSIMA ADESIONE – PALAU (dal 23.06.2020, salvo obiezioni)

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