Ricongiungimento familiare
Chi può fare richiesta di ricongiungimento familiare?
La domanda può essere presentata dal cittadino straniero titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
A chi può ricongiungersi il richiedente?
- ai figli minori;
- ai figli maggiorenni a carico per i quali sia stata riconosciuta la non idoneità al lavoro;
- coniuge;
- ai genitori (per genitori ultra 65enni è richiesta un’ assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la coperture di tutti i rischi sul territorio nazionale).
Di seguito la documentazione da inviare via email all’indirizzo italia@vistonline.it:
- il passaporto del richiedente (pagina con le generalità)
- il permesso di soggiorno del richiedente
- il passaporto dei ricongiunti
- il codice fiscale
- lo stato di famiglia
- l’idoneità alloggiativa (se minori di anni 14 non si richiede; non è obbligatoria la coabitazione con il richiedente).
Per i cittadini residenti a Roma possiamo occuparci noi della richiesta e i documenti che ci servono sono:
- Documento di chi ospita: carta di identità (se italiano) e del permesso di soggiorno (se straniero)
- Copia dell’atto di proprietà o del contratto di locazione registrato ed in corso di validità, se rinnovato accompagnato dal mod.F23
Altri documenti verranno richiesti a seconda dei casi (del famigliare per il quale si richiede il ricongiungimento, dell’occupazione del richiedente ecc.)